Il concordato preventivo biennale è un’innovativa procedura di adempimento fiscale introdotta dalla Riforma 2024, che permette ad imprese e lavoratori autonomi di stabilire anticipatamente il reddito imponibile per i successivi due anni ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP.
La procedura prevede la formulazione di una proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate basata sui dati reddituali dichiarati dal contribuente nell’ultimo triennio, il valore minimo settoriale, le proiezioni macroeconomiche disponibili e gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Accettando la proposta, che sarà vincolante per il biennio, il contribuente ha il vantaggio di conoscere a priori il carico fiscale per i successivi due anni. L’accettazione da parte di società di persone, soggetti equiparati e società di capitali in regime di trasparenza, vincola anche i soci e gli associati.
Il modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) deve essere presentato unitamente al modello ISA nella dichiarazione dei redditi la cui corretta compilazione assume ancor maggior rilevanza. È importante sottolineare come la scelta di aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate comporti l’impossibilità di contestare in un momento successivo il reddito concordato, anche qualora il reddito effettivo risulti inferiore. Si precisa inoltre che tale istituto (CPB) non ha effetto ai fini IVA.
Non possono accedere alla procedura coloro che, nel periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta, presentano debiti tributari non estinti entro il temine di presentazione della dichiarazione per un importo complessivo di euro 5.000,00 (compresi interessi e sanzioni) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, o debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono al predetto limite i debiti per i quali sia stato previsto un piano di rateazione o un provvedimento di sospensione, sino a decadenza dei benefici secondo le disposizioni applicabili e i debiti per IMU.
Sono previste altre cause di esclusione, quali l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o la condanna a reati tributari in uno dei tre periodi precedenti a quello di applicazione del concordato, o ancora l’inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, così come la non applicazione degli ISA per la presenza di una o più cause di esclusione.
La mancata accettazione della proposta non produce di per sé alcun effetto.
Nel caso in cui, nel corso dei periodi d’imposta oggetto di concordato, si vengano a verificare circostanze eccezionali sfavorevoli, tali da comportare un minor reddito effettivo o un minor valore della produzione netta effettivo superiore al 50% di quello oggetto di concordato, vengono meno gli effetti del CPB.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni:
- Eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza;
- Eventi straordinari che comportino danni ai locali, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l’impossibilità di accedere ai locali;
- Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
- Cessione in affitto dell’unica azienda;
- Sospensione dell’attività con comunicazione alla Camera di Commercio.
Tali circostanze comportano la riduzione del reddito precedente concordato in misura variabile dal 10% al 30%, a seconda del periodo di sospensione dell’attività. Gli eventi che determinano la sospensione del concordato devono verificarsi in data antecedente all’adesione allo stesso.
I periodi di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73, ma potranno comunque essere oggetto di accessi, ispezioni e verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza del regime in esame. Pare opportuno segnalare che i controlli saranno intensificati per i soggetti che fuoriescono dal concordato.
La cessazione del concordato preventivo biennale avviene nei seguenti casi:
- Modificazione dell’attività nel corso del biennio;
- Sia cessata l’attività.
Infine, si evidenzia come il verificarsi di determinate fattispecie comporti la decadenza dal concordato per entrambi i periodi d’imposta, a prescindere da quello in cui ha avuto luogo la violazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le principali:
- Accertamento di attività non dichiarate;
- Presentazione di una dichiarazione integrativa che comporti una diversa quantificazione dei redditi;
- Condanna per reati tributari commessi nei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione
del concordato; - Emersione di debiti tributari nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del
concordato se di importo superiore ad euro 5.000,00 (tranne nel caso in cui siano estinti come
evidenziato in precedenza); - Omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato;
- Contestazione di violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute
fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto.
Si precisa che l’attività conseguente a quanto qui sopra esaminato sarà oggetto di separata quotazione.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.